Amministratore nominato dal costruttore

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 marzo – 24 maggio 2013, n. 13011

Con sentenza di Cassazione (sez II 24/05/13 n. 13011) si riafferma un principio, ormai consolidato, e comunque assolutamente esplicito se le norme di interpretano correttamente.

La fattispecie esaminata  è quella, abbastanza comune, per la quale il costruttore, prima nei preliminari e successivamente in sede di regolamento contrattuale allegato al primo rogito, si riserva la nomina dell’amministratore del  costituendo condominio per uno o più esercizi.

I giudici di merito  non hanno tenuto presente che l’art. 1138 comma 4, cod. civ. indica tra le norme inderogabili da parte del regolamento condominiale il comma 1 dell’art. 1129 e ciò a prescindere se il regolamento sia deliberato o contrattuale. Tale comma riserva  alla sola assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata del suo incarico in un anno (è prevista la nomina dell’autorità giudiziaria solo in  casi eccezionali e di omissione dell’assemblea).  La conseguenza della nomina da soggetto diverso da quello previsto dalla legge è la  nullità della clausola del regolamento e della  eventuale nomina così disposta. Non è apparso  condivisibile alla Suprema Corte l’affermazione della Corte di Appello di Genova che aveva giustificato tale la clausola in ragione dell’atipicità del rapporto esistente tra le parti. Nel caso in esame l’immobile era di tipo alberghiero e la riserva di nomina dell’amministratore del condominio riservata al soggetto incaricato di locare le camere.

Nulla è cambiato in merito alla riserva di nomina da parte dell’assemblea ed alla inderogabilità con la riforma del condominio, legge 220/12.