Il verbale di assemblea è nullo senza i favorevoli ed i contrari

Perché la delibera dell’assemblea di condomino sia valida nel verbale devono essere indicati anche, uno per uno, i nomi dei condomini favorevoli e contrari alla singola decisione nonché i valori delle rispettive quote millesimali.

In assenza la votazione è annullabile e può essere impugnata.

A chiarirlo, sempre che ve ne fosse ancora bisogno, è stata la sentenza del tribunale di Milano nr. 3886/15 del 25.03.2015.

Secondo il giudice “non è conforme alle disposizioni dettate in tema di condominio negli edifici concernenti l’assemblea e, specificamente, la formazione degli atti nel collegio, la delibera per la cui approvazione, in occasione delle singole votazioni, l’assemblea si limita a prendere atto del risultato della votazione, sulla base del numero dei votanti, e omette di individuare nominativamente i singoli condomini favorevoli o contrari e le loro quote millesimali”.

Non si tratta di nullità, ma di semplice annullabilità della votazione in assemblea, con conseguente onere per il condomino interessato all’impugnazione di agire in causa entro 30 giorni, previo tentativo di mediazione.

La Cassazione con sentenza nr. 5014/1999 aveva espressamente affermato l’annullabilità, ex articolo nr. 1137 del codice civile, della delibera il cui verbale contiene delle omissioni.

Secondo la sentenza della Cassazione la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale quali l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno.

Ed, inoltre, con riferimento alle carenze del verbale di assemblea per omessa indicazione dei voti, La suprema Corte ha affermato con sentenza nr. 810/199 e nr. 697/2000.l’annullabilità delle deliberazioni assembleari nel caso in cui non siano individuati e riportati a verbale i nomi dei condomini favorevoli e di quelli contrari oltre che, come detto, i valori delle rispettive quote millesimali.

Nella vicenda di specie, la Cassazione ha annullato un verbale in cui si leggeva che all’assemblea avevano partecipato 40 condomini per un totale di 187,04 millesimi con indicazione analitica dei condomini presenti personalmente o per delega, di quelli assenti e dei millesimi di proprietà per ciascuno di essi; tuttavia, con riferimento alla votazioni sui singoli punti all’ordine del giorno la delibera conteneva delle omissioni tali per cui non era possibile conoscere i nominativi dei condomini che avevano votato in favore dei singoli punti dell’ordine del giorno, dei contrari e degli astenuti.